Il 13 settembre del 2002 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo stati concordati i contenuti con le Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si definiscono i principi e gli obiettivi per la valorizzazione dei sistemi turistici locali.
Il suindicato DPCM , recante Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principio per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in particolare all’art.1 comma 2 lett.a) per la definizione degli standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti , delega alle Regioni il compito di disciplinarne gli strumenti, le strutture e le modalità di collegamento e concorso da parte degli enti territoriali e funzionali.Gli uffici di informazione e di accoglienza turistica hanno denominazione unica di IAT e sono contrassegnati all’esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio nazionale.
E’ importante notare che la volontà dello Stato è quella di allargare la base riconoscibile come turistica, intendendo per essa non solo le imprese turistiche ma quelle attività turistiche che spaziano dall’artigianato ai Parchi a tema, suscettibili di agevolazioni tariffarie, e funzionali alla creazione di sistemi turistici integrati, al fine di .assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto all’elenco previsto dall’art.2 comma 4 della legge n.135 del 2001 il decreto ha indicato:
le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza al turista;
i criteri e le modalità dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche;
gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle strutture ricettive in generale;
i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;
i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionali
Vero è che il comma 6 dell’art.2 prevedeva che entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, ciascuna Regione avrebbero dovuto dare attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.
Tuttavia a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, le Regioni medesime detenendo la competenza esclusiva in materia turistica, e godendo altresì di ampia discrezionalità normativa nel settore, hanno promulgato proprie leggi regionali, indipendentemente dai tempi di emanazione del DPCM.








