3) PROGETTI E RISORSE FINANZIARIE
i Sistemi Turistici Locali promossi a norma dell'art. 5 comma 2 L. 135/01, riconosciuti dalla Regione a seguito della verifica dei requisiti anzi richiamati, realizzano progetti di sviluppo per sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, per attuare interventi di qualificazione dell'offerta turistica, per sostenere l'innovazione tecnologica dei centri di informazione e accoglienza ai turisti e per sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche nonché per promuovere il marketing telematico e la relativa commercializzazione dei prodotti turistici tipici.
Per il raggiungimento delle finalità, richiamate all'art. 5, ed in particolare per quelle previste dal comma 4 (lett. a-b-c-d-e) della Legge 29 marzo 2001 n. 135, la Regione, alla luce dei principi richiesti per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali, con successivi atti definisce, sentite le associazioni delle autonomie locali e le associazioni degli operatori turistici maggiormente rappresentative, le modalità e l'entità dei finanziamenti sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dal fondo unico di cui all'art. 5, commi 5 e 6 e provenienti dal fondo di cofinanziamento di cui all'art. 6 della citata L. 135/01.
La presente delibera sostituisce quella già adottata nella seduta del 26/2/2002, n. 388, che conseguentemente viene revocata.








