TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA
REGIONALE
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti sul territorio regionale;
c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
d) istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo nell'ambito del sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;
e) realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.
2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte l'Assessore regionale competente, un rappresentante regionale dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM e i rappresentanti di categorie operanti nel settore turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dall'Assessore regionale al turismo.
Art. 3
(Programmi regionali)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero;
b) le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.
2. La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all'Agenzia regionale del turismo (ARET), prevista dall'articolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale.
3. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento regionali.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento, la Giunta delibera l'assegnazione all'ARET delle risorse vincolate da destinarsi specificatamente:
a) alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale di promozione turistica locale;
b) al funzionamento dell'ARET.








