1) RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI
la Regione provvederà a riconoscere i sistemi turistici locali quali strumenti di integrazione tra pubblico e privato per lo sviluppo e la valorizzazione coordinata del complesso delle risorse locali, nonché a sostenere, in base alle leggi di settore ed alla programmazione regionale, i relativi progetti per lo sviluppo turistico.
Con riferimento all'art. 5, comma 2 della legge 135/01, gli enti cui compete la promozione di un sistema turistico sono identificabili in:
- EE.LL.
- Enti funzionali
- Ass.ni di categoria di operatori turistici
- Soggetti pubblici e/o privati interessati allo sviluppo turistico di un'area.
Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e sviluppo economico, la regione riconosce, in attuazione dell'art. 5, comma 3, della Legge 135/01 un "sistema turistico locale" quando viene promosso dai soggetti di cui sopra e presenta i seguenti requisiti:
a) significatività turistica dell'area territoriale coinvolta (dimensione territoriale, tipologia del prodotto, omogeneità, integrazione);
b) presenza di un "sistema di rete" tra soggetti pubblici e privati;
c) presenza (o possibilità di sviluppo) di più tipologie di offerte (mare, montagna, città d'arte, turismo d'affari, sportivo, enograstronomia, termale, religioso);
d) dimensione flussi turistici verso l'area interessata, imprese turistiche esistenti, offerta ricettiva, risorse turistiche esistenti, opportunità culturali ricreative.
In particolare:
- il requisito a) di significatività dell'area, necessario per il riconoscimento del "sistema", dovrà garantire un'ampia dimensione del territorio ricadente all'interno del sistema stesso;
- il requisito b) sistema di rete tra soggetti pubblici e privati, necessario per il riconoscimento del "sistema", dovrà prevedere la presenza nello stesso di Comuni, Province, Comunità Montane e di associazioni di operatori turistici rappresentative di strutture ricettive che sviluppano presenze ufficialmente registrate.
Per i Comuni, dovrà inoltre essere garantito il principio di esclusività dell'appartenenza al "sistema", che vieta di conseguenza la contemporanea partecipazione a più sistemi turistici locali;
- il requisito c) dimensione dell'offerta ricettiva, necessario per il riconoscimento del "sistema", dovrà disporre di un numero minimo di 1.500 posti letto, rilevati nelle strutture turistico ricettive che hanno ottenuto la classifica tipologica in base alle leggi regionali di settore.
Ai fini del riconoscimento da parte della regione, i soggetti idonei a promuovere i "sistemi" presentano al Servizio Turismo e Attività Ricettiva della Regione Marche, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti generali (lett. a), b), c) e d) e particolari stabiliti con il presente atto, unitamente ad una relazione che, nell'evidenziare le varie fasi che hanno portato alla definizione del sistema, specifichi le linee guida di sviluppo turistico e le modalità di funzionamento previste nonché la denominazione e l'eventuale logo del sistema stesso.
Il Servizio Turismo e Attività Ricettiva provvederà, entro 60 giorni, alla istruttoria necessaria per proporre l'eventuale riconoscimento del Sistema Turistico Locale alla Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale con cui si riconosce il Sistema Turistico Locale, non implica il contestuale riconoscimento strutturale riferito alle modalità di funzionamento dello stesso.








