Scienza Turismo, annali italiani internazionali
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Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 7: Il "cibo locale" tra comunicazione mass-mediatica e marketing turistico del territorio
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Legge Provincia di Trento

La legge 11 Giugno 2002 n.8 disciplina la promozione turistica della Provincia di Trento - Art. 1-3.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale

risorsa per lo sviluppo dell’economia provinciale. A tal fine la Provincia promuove

l’immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l’attività di promozione turistica

svolta a livello locale.

Art. 2

Linee guida per la politica turistica provinciale

1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell’offerta turistica e in relazione alle

caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la Giunta

provinciale, previo parere del coordinamento provinciale per il turismo, definisce per il

periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale.

2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione

permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro

trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede

comunque all'adozione delle linee guida.

3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e

informano gli strumenti di programmazione della Provincia e i progetti di ambito di cui

all’articolo 3.

Art. 3

Progetti di ambito

1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti individuati ai

sensi degli articoli 9 e 13, dai rappresentanti delle categorie economiche, dalle

associazioni pro loco e dai consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge

provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della

Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della presente

legge.

2. Il progetto di ambito è un accordo fra i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1

finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio dell’economia turistica dell’ambito, da realizzare

mediante un coerente sistema di offerta turistica.

3. Il progetto di ambito, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle linee guida di cui

all’articolo 2, fissa gli obiettivi, le linee strategiche e operative, definisce i ruoli

rispettivamente esercitati dai soggetti coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili

nonché i tempi per la realizzazione delle iniziative.

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