Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento riconosce il ruolo fondamentale del turismo quale
risorsa per lo sviluppo dell’economia provinciale. A tal fine la Provincia promuove
l’immagine turistica e territoriale del Trentino e sostiene l’attività di promozione turistica
svolta a livello locale.
Art. 2
Linee guida per la politica turistica provinciale
1. Sulla base delle tendenze della domanda e dell’offerta turistica e in relazione alle
caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, la Giunta
provinciale, previo parere del coordinamento provinciale per il turismo, definisce per il
periodo della legislatura e aggiorna le linee guida per la politica turistica provinciale.
2. A tal fine, la proposta di linee guida è inviata alla competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro
trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede
comunque all'adozione delle linee guida.
3. Le linee guida indicano gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e
informano gli strumenti di programmazione della Provincia e i progetti di ambito di cui
all’articolo 3.
Art. 3
Progetti di ambito
1. La Provincia riconosce i progetti di ambito promossi dai soggetti individuati ai
sensi degli articoli 9 e 13, dai rappresentanti delle categorie economiche, dalle
associazioni pro loco e dai consorzi di associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge
provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della
Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della presente
legge.
2. Il progetto di ambito è un accordo fra i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1
finalizzato allo sviluppo o al riequilibrio dell’economia turistica dell’ambito, da realizzare
mediante un coerente sistema di offerta turistica.
3. Il progetto di ambito, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalle linee guida di cui
all’articolo 2, fissa gli obiettivi, le linee strategiche e operative, definisce i ruoli
rispettivamente esercitati dai soggetti coinvolti e determina gli oneri e le risorse disponibili
nonché i tempi per la realizzazione delle iniziative.








