Modalità e misura del finanziamento statale e regionale - Il Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica
I meccanismi di cofinanziamento da parte delle singole Regioni per i progetti riguardanti i sistemi turistici locali ad oggi non sembra siano stati ancora definiti e comunque sarebbe necessario monitorare le singole amministrazioni territoriali in tal senso.
Leggermente diversa è invece la posizione dei progetti di sviluppo di Sistemi turistici locali che prestino ambiti interregionali o sovraregionali, a favore dei quali, ai sensi dell’art. 5, comma 5, il Ministero delle Attività Produttive -Direzione generale per il turismo -, provvede agli interventi di cofinanziamento. Difatti con un proprio Decreto del 18 novembre 2003, il Ministero ha disciplinato, per le annualità 2001-2002, criteri e modalità per la gestione delle risorse rinvenienti dal sopraccitato Fondo per gli interventi, di cui all’art.5 comma 5 della legge nl.135/2001.
La risposta progettuale da parte delle Regioni, sia pur eterogenea per intraprendenza, tempismo e capacità di esprimere partenariati, è stata quella di presentare una lista di 34 progetti, ciascuno con l’indicazione di una Regione capofila, per un ammontare di risorse finanziarie di 15.153.140,39 euro .L’anno successivo con un nuovo Decreto del 20 luglio 2004, il Ministero ha assegnato per l’annualità 2004 ulteriori risorse pari a 108.068.195,32 euro, a fronte delle quali alcune Regioni (la Puglia ad esempio non era tra quelle) hanno presentato altri 11 progetti.
E’ interessante allo stato attuale, verificare in che modo le Amministrazioni territoriali, beneficiarie di tali contributi statali, procederanno nell’attuazione dei summenzionati progetti interregionali. Sarebbe auspicabile la redazione, da parte del Coordinatore degli Assessorati regionali in materia di turismo, di un disciplinare omogeneo che comprenda criteri unitari di erogazione (mediante procedure di evidenza pubblica, oppure affidamenti diretti a mezzo convenzione) nei confronti dei beneficiari finali (gli enti locali, le istituzioni, le imprese, le associazioni, etc.)
Il comma 6 stabilisce inoltre che possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell’anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.
Mentre, nella norma successiva, l’art.6, è prevista presso il Ministero delle attività produttive l’istituzione di un apposito Fondo di cofinanziamento per gli interventi di cui all’art. 5, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica
Per il finanziamento di tale Fondo è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l’anno 2000, di lire 80 miliardi per l’anno 2001, di lire 55 miliardi per l’anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dal 2003.
Le risorse del summenzionato Fondo vengono ripartite per il 70% (ripartizione in corso da poche settimane) in base a criteri e modalità determinati con Decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tra le Regioni e le Province autonome che erogano le somme per gli interventi di cui all’art.5.
E’ invece ancora controversa nella sua attuazione la ripartizione del restante 30% delle risorse del Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, in quanto le Regioni contesterebbero la procedura di evidenza pubblica che il Ministero dovrebbe effettuare attraverso bandi annuali di concorso predisposti, sentita la citata Conferenza unificata.
A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovrebbero redigere, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di intervento finalizzati al miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all’art.5, con impegni di spesa coperti con fondi propri, non inferiori al 50% della spesa prevista.
Dunque le Regioni non ammetterebbero, in virtù del richiamo alla competenza esclusiva nella materia del turismo, né l’ipotesi di dover impegnare tale spesa con fondi propri né quella che poi sia il Ministero ad erogare i contributi sulla base di un bando dallo stesso pubblicato, con conseguente predisposizione di apposita graduatoria.








