Scienza Turismo, annali italiani internazionali
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Università Milano Bicocca - Scienze del turismo e comunità localeUniversità di Milano Bicocca
corso di laurea in

Scienze del turismo e comunità locale

Università Roma Tor Vergata - Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Roma Tor Vergata
corso di laurea ordinaria in

Beni culturali per operatori del turismo (BECOT)
Beni culturali per la progettazione dei sistemi turistici


Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 3: Turismo, territorio, sviluppo (locale)
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Legge Provincia di Trento
art.7-10

Art. 7

Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino

1. La Giunta provinciale, d’intesa con la società, individua le qualifiche e il numero

dei dipendenti provinciali, assegnati all’azienda per la promozione turistica del Trentino

alla data di costituzione della società, da trasferire alla società medesima ai sensi

dell’articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del

personale della Provincia autonoma di Trento); a tal fine la Giunta provinciale, sentite le

organizzazioni sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare i

dipendenti da trasferire alla società.

2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma 1,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la società, può

esprimere riserva di esercitare entro il termine improrogabile di un anno dalla

sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 6, comma 3, il diritto alla

riassunzione presso la Provincia. La riassunzione presso la Provincia è disposta anche in

aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva vigente al

momento della riassunzione. Le modalità e i tempi della riassunzione, comunque non

superiori ai sei mesi ulteriori rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, sono

oggetto di specifici accordi tra la Provincia e la società anche in relazione alle esigenze

operative della società; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali

del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato all'azienda per

la promozione turistica del Trentino, non individuato ai sensi del presente articolo, è

collocato presso altra struttura della Provincia.

3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini e le modalità

definiti dal contratto di servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e), ha diritto di

essere riassunto presso la Provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in

organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente al momento della

riassunzione in servizio.

4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in Provincia è inquadrato

nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla

società o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del contratto

collettivo di lavoro del personale della Provincia. Il personale che per effetto del comma 3

è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che

ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle che sarebbero state

eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale

della Provincia. In entrambe le ipotesi resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti

dell'anzianità nel frattempo maturata.

5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura per il trasferimento del

personale la Provincia promuove, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale,

la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

Capo III

Disposizioni in materia di promozione turistica degli ambiti territoriali

Art. 8

Ambiti territoriali omogenei

1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale individua

ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle

associazioni pro loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico.

Art. 9

Promozione turistica d’ambito

1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l'attività

di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all’articolo 8

tramite la realizzazione delle seguenti attività:

a) servizi di informazione e assistenza turistica;

b) iniziative di marketing turistico;

c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di

riferimento;

d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti

trentini.

2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al

comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di

esecuzione della presente legge.

3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8

promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.

4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto

che soddisfa i seguenti requisiti:

a) possesso della personalità giuridica;

b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi

dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di

esecuzione della presente legge;

c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell’ambito;

d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle

associazioni di categoria della ricettività turistica;

e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai

prodotti turistici nell’organo amministrativo del soggetto;

f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell’organo amministrativo del soggetto.

5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del

soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11

concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.

6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato l'obbligo di cui

al comma 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti

requisiti o di violazione dell'obbligo.

7. Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono

essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di

cui all’articolo 3 ed essere svolte a favore dell’intero territorio e di tutti gli operatori

economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi

forniti in condizione di parità di trattamento.

8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per la

concessione, ai soggetti di cui al comma 1, di finanziamenti per la realizzazione delle

attività di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei

finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di

autofinanziamento, e comunque non può essere superiore al 90 per cento della spesa

ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare,

tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla società di cui

all’articolo 6 e dalle associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del

1986. Con la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità per la

presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi di

cui al presente articolo e per l’erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per

la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di

cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui

alla lettera d) del medesimo comma.

9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione

“Azienda per il turismo” e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal

regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 10

Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione

delle aziende di promozione turistica

1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'articolo 9 e

comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di

promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da

ultimo modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio

di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli

30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal

presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica

fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario

straordinario la Giunta provinciale provvede alla sua sostituzione.

2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna

azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la Giunta provinciale

nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi,

salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima di tre mesi.

Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell’ambito territoriale di

riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende

di promozione turistica (3).

3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale

dell’ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla

data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la

situazione dell’attività e delle passività dell’ente alla data medesima, nonché da una

relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in

materia di contabilità e bilancio dell’ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e

regolamentari della Provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere

obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori

contabili riportati.

4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà

delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del

1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purché

siano destinati a finalità turistiche. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non

liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del

turismo previste dalle leggi vigenti.

5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all’entità dei bilanci e

alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di

apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica

ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.

5 bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti

alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai

soggetti di cui all'articolo 9 competenti per ambito. La Provincia riconosce ai soggetti

licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle

aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della

medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte

dei soggetti di cui all'articolo 9.

5 ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i

fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l'apertura della liquidazione (4).

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