Art. 7
Disposizioni in materia di personale dell'azienda per la promozione turistica del Trentino
1. La Giunta provinciale, d’intesa con la società, individua le qualifiche e il numero
dei dipendenti provinciali, assegnati all’azienda per la promozione turistica del Trentino
alla data di costituzione della società, da trasferire alla società medesima ai sensi
dell’articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del
personale della Provincia autonoma di Trento); a tal fine la Giunta provinciale, sentite le
organizzazioni sindacali del personale, definisce i criteri necessari per individuare i
dipendenti da trasferire alla società.
2. Il personale a tempo indeterminato individuato ai sensi del comma 1,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la società, può
esprimere riserva di esercitare entro il termine improrogabile di un anno dalla
sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 6, comma 3, il diritto alla
riassunzione presso la Provincia. La riassunzione presso la Provincia è disposta anche in
aumento, in carenza di posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva vigente al
momento della riassunzione. Le modalità e i tempi della riassunzione, comunque non
superiori ai sei mesi ulteriori rispetto al termine di un anno di cui al presente comma, sono
oggetto di specifici accordi tra la Provincia e la società anche in relazione alle esigenze
operative della società; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali
del personale. Il personale a tempo indeterminato e determinato assegnato all'azienda per
la promozione turistica del Trentino, non individuato ai sensi del presente articolo, è
collocato presso altra struttura della Provincia.
3. Il personale in esubero eventualmente individuato secondo i termini e le modalità
definiti dal contratto di servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera e), ha diritto di
essere riassunto presso la Provincia, anche in aumento, in carenza di posti vacanti in
organico, alla dotazione complessiva del personale provinciale vigente al momento della
riassunzione in servizio.
4. Il personale che per effetto del comma 2 è riassunto in Provincia è inquadrato
nella qualifica e nella posizione retributiva che ricopriva al momento del trasferimento alla
società o in quelle successivamente eventualmente acquisite in applicazione del contratto
collettivo di lavoro del personale della Provincia. Il personale che per effetto del comma 3
è riassunto in Provincia è inquadrato nella qualifica e nella posizione retributiva che
ricopriva al momento del trasferimento alla società o in quelle che sarebbero state
eventualmente acquisite in applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale
della Provincia. In entrambe le ipotesi resta fermo il riconoscimento a tutti gli effetti
dell'anzianità nel frattempo maturata.
5. Al fine di precisare alcune modalità della procedura per il trasferimento del
personale la Provincia promuove, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale,
la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
Capo III
Disposizioni in materia di promozione turistica degli ambiti territoriali
Art. 8
Ambiti territoriali omogenei
1. In relazione alle esigenze del mercato turistico la Giunta provinciale individua
ambiti territoriali omogenei, sentiti gli organismi rappresentativi dei comuni trentini, delle
associazioni pro loco e dei loro consorzi e delle categorie economiche del settore turistico.
Art. 9
Promozione turistica d’ambito
1. La Provincia riconosce con proprio provvedimento il soggetto che svolge l'attività
di promozione dell'immagine turistica degli ambiti territoriali omogenei di cui all’articolo 8
tramite la realizzazione delle seguenti attività:
a) servizi di informazione e assistenza turistica;
b) iniziative di marketing turistico;
c) iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico dell’ambito di
riferimento;
d) intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti
trentini.
2. L'attività di cui al comma 1, lettera d), può essere svolta dal soggetto di cui al
comma 1 anche in via indiretta secondo le modalità previste dal regolamento di
esecuzione della presente legge.
3. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8
promuovono la costituzione del soggetto di cui al comma 1.
4. Per i fini di cui al presente articolo può presentare apposita domanda il soggetto
che soddisfa i seguenti requisiti:
a) possesso della personalità giuridica;
b) adesione da parte dei comuni ricadenti nell’ambito maggiormente rappresentativi
dell'offerta turistica locale, secondo i parametri individuati dal regolamento di
esecuzione della presente legge;
c) adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell’ambito;
d) presenza nell'organo amministrativo del soggetto di una rappresentanza delle
associazioni di categoria della ricettività turistica;
e) rappresentanza maggioritaria delle categorie economiche legate direttamente ai
prodotti turistici nell’organo amministrativo del soggetto;
f) presenza di una rappresentanza dei comuni nell’organo amministrativo del soggetto.
5. La domanda di riconoscimento deve contenere uno specifico obbligo a carico del
soggetto di cui al comma 1 al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 11
concernenti il trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica.
6. Qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 4 o venga violato l'obbligo di cui
al comma 5, il riconoscimento è revocato con effetto dalla data del venir meno dei predetti
requisiti o di violazione dell'obbligo.
7. Le attività di promozione del soggetto individuato ai sensi del comma 1 devono
essere coerenti con gli obiettivi e con le linee strategiche e operative fissati dal progetto di
cui all’articolo 3 ed essere svolte a favore dell’intero territorio e di tutti gli operatori
economici interessati. Deve essere altresì assicurata a chiunque la fruizione dei servizi
forniti in condizione di parità di trattamento.
8. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce criteri e modalità per la
concessione, ai soggetti di cui al comma 1, di finanziamenti per la realizzazione delle
attività di cui al medesimo comma, ad esclusione della lettera d). La misura dei
finanziamenti è correlata al livello quantitativo e qualitativo dei servizi e alla capacità di
autofinanziamento, e comunque non può essere superiore al 90 per cento della spesa
ammessa, da definire sulla base di un programma di attività delle iniziative da realizzare,
tenuto conto delle esigenze di coordinamento con le attività svolte dalla società di cui
all’articolo 6 e dalle associazioni pro loco di cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del
1986. Con la medesima deliberazione sono disciplinati i termini e le modalità per la
presentazione delle domande di cui al comma 4, per la verifica del rispetto degli obblighi di
cui al presente articolo e per l’erogazione dei finanziamenti, nonché i casi e le modalità per
la revoca, totale o parziale, degli stessi. Ai fini della concessione dei contributi i soggetti di
cui al comma 1 sono tenuti alla separazione contabile ed amministrativa dell'attività di cui
alla lettera d) del medesimo comma.
9. I soggetti individuati ai sensi del presente articolo utilizzano la denominazione
“Azienda per il turismo” e il contrassegno di riconoscimento secondo quanto stabilito dal
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 10
Disposizioni per il commissariamento e la liquidazione
delle aziende di promozione turistica
1. A decorrere dalla data di riconoscimento del soggetto di cui all'articolo 9 e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, cessano di operare in ciascuna azienda di
promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del 1986, come da
ultimo modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il consiglio
di amministrazione, il comitato esecutivo e il presidente previsti rispettivamente agli articoli
30, 33 e 36 della medesima legge; le funzioni dei predetti organi sono svolte dal
presidente di ciascuna azienda in qualità di commissario straordinario che dura in carica
fino a un massimo di un anno. In caso di impedimento o dimissioni del commissario
straordinario la Giunta provinciale provvede alla sua sostituzione.
2. Concluso il periodo di commissariamento straordinario di cui al comma 1 ciascuna
azienda di promozione turistica è posta in liquidazione. A tale scopo la Giunta provinciale
nomina un commissario liquidatore che resta in carica fino a un massimo di dodici mesi,
salvo proroga motivata stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima di tre mesi.
Fino alla data di apertura della liquidazione di ciascuna azienda nell’ambito territoriale di
riferimento continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali che concernono le aziende
di promozione turistica (3).
3. Ai fini della liquidazione il commissario redige il rendiconto generale finale
dell’ente. Esso è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla
data di riferimento del rendiconto generale finale, dal rendiconto patrimoniale, riportante la
situazione dell’attività e delle passività dell’ente alla data medesima, nonché da una
relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in
materia di contabilità e bilancio dell’ente ovvero, in mancanza, alle norme di legge e
regolamentari della Provincia nelle medesime materie; esso è assoggettato al parere
obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestarne la correttezza dei valori
contabili riportati.
4. Il commissario liquidatore trasferisce i beni immobili e i relativi arredi di proprietà
delle aziende di promozione turistica di cui al titolo III della legge provinciale n. 21 del
1986, a titolo gratuito, in proprietà al comune nel cui territorio è situato il bene, purché
siano destinati a finalità turistiche. La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi non
liquidati. Le eventuali eccedenze attive finali sono destinate ad iniziative a favore del
turismo previste dalle leggi vigenti.
5. La Provincia stabilisce il compenso dei commissari in base all’entità dei bilanci e
alla dimensione degli ambiti territoriali di ogni azienda di promozione turistica. Dalla data di
apertura della liquidazione cessa ogni attività svolta dalle aziende di promozione turistica
ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1986.
5 bis. I marchi di cui è titolare ciascuna azienda di promozione turistica sono trasferiti
alla Provincia la quale, su richiesta, può cederli in licenza esclusiva, a titolo gratuito, ai
soggetti di cui all'articolo 9 competenti per ambito. La Provincia riconosce ai soggetti
licenziatari la facoltà di sub-licenza. Le autorizzazioni all'uso del marchio rilasciate dalle
aziende di promozione turistica mantengono validità fino alla data di cessazione della
medesima autorizzazione, stabilita e preventivamente comunicata agli interessati da parte
dei soggetti di cui all'articolo 9.
5 ter. La Provincia trasferisce alle aziende di promozione turistica in liquidazione i
fondi necessari per far fronte ad oneri sopravvenuti dopo l'apertura della liquidazione (4).








