Art. 11
Disposizioni in materia di personale delle aziende di promozione turistica
1. Nella procedura di trasferimento del personale assegnato alle aziende di
promozione turistica i soggetti di cui all'articolo 9 hanno l'obbligo:
a) di individuare il contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente,
sentite le organizzazioni sindacali, nel termine e secondo le modalità previste dal
regolamento di esecuzione della presente legge;
b) di individuare, di intesa con il commissario straordinario, le qualifiche e il numero dei
dipendenti, assegnati a ciascuna azienda da trasferire secondo i criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 7, comma 1; se i soggetti manifestano la volontà contraria al trasferimento
del personale a tempo determinato, lo stesso è trasferito alla Provincia anche in
deroga ai limiti vigenti in materia;
c) di assumere il personale individuato per il trasferimento e di applicare allo stesso,
qualora abbia fatto riserva di chiedere il trasferimento presso gli enti destinatari dei
contratti collettivi del personale del comparto delle autonomie locali, i trattamenti
economici e normativi contrattuali nonché previdenziali vigenti per il personale
provinciale fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto alla
riassunzione presso la Provincia, ovvero nel caso di effettivo esercizio di tale diritto,
fino alla data di effettiva riassunzione presso la Provincia e, infine, di procedere al
trasferimento medesimo secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione;
d) di concordare con la Provincia i termini e le modalità per l'individuazione di eventuali
eccedenze di personale tra quello trasferito, in relazione a processi di riorganizzazione
o ristrutturazione aziendale o per esigenze di riequilibrio di bilancio conseguenti
all'andamento del mercato.
2. I soggetti di cui all'articolo 9 subentrano nei rapporti di lavoro del personale a
tempo indeterminato nonché nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino alla loro
naturale scadenza.
3. Il personale a tempo indeterminato trasferito, alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro con i soggetti di cui all'articolo 9, può esprimere riserva di esercitare,
entro il termine improrogabile di un anno dal trasferimento, il diritto di chiedere il
trasferimento agli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del comparto delle
autonomie locali; le modalità e i tempi del trasferimento, comunque non superiore ai sei
mesi ulteriori rispetto al predetto termine di un anno, sono oggetto di specifici accordi tra
ciascun soggetto e l'ente di destinazione anche in relazione alle esigenze operative del
soggetto medesimo; di tali accordi è data comunicazione alle organizzazioni sindacali del
personale.
4. Il personale non individuato per il trasferimento presso i soggetti di cui all'articolo
9, il personale che esercita effettivamente il diritto previsto al comma 3 nonché il personale
individuato come eccedente secondo quanto disposto dal comma 1, lettera d), è trasferito
ad uno degli enti destinatari del contratto collettivo del personale delle autonomie locali,
secondo le modalità stabilite dal medesimo contratto collettivo per il passaggio diretto di
personale; analogamente, nei casi in cui alle aziende di promozione turistica non
succedano i soggetti di cui all'articolo 9, il personale assegnato alle aziende stesse è
trasferito ai medesimi enti o alla Provincia.
5. In ogni caso, il personale di cui al comma 4 che non ottiene il trasferimento presso
l'ente individuato ha diritto di essere trasferito in Provincia anche in aumento, in carenza di
posti vacanti in organico, alla dotazione complessiva provinciale vigente al momento del
trasferimento. Il suddetto personale, qualora inquadrato nei ruoli provinciali, è, di norma,
messo a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9. Le modalità di utilizzo del personale,
la durata della messa a disposizione, i rapporti finanziari e quant'altro necessario, è
regolato mediante intesa fra la Provincia e ciascun soggetto interessato.
5 bis. Il personale delle aziende di promozione turistica, con qualifica di direttore, in
servizio a tempo indeterminato, che non transiti presso i soggetti di cui all'articolo 9, è
inquadrato nei ruoli della Provincia, nella qualifica dirigenziale ad esaurimento di direttore
di divisione di cui all'articolo 20 (Disposizioni transitorie per la prima applicazione della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Il
relativo trattamento economico è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale per
l'area della dirigenza. Nelle more è conservato il trattamento economico fisso e
continuativo in godimento alla data di inquadramento, salvo conguaglio. Al predetto
personale possono essere affidati gli incarichi di cui agli articoli 25 e 27 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
6. L'inquadramento del personale di cui ai commi 4 e 5 presso l'ente di destinazione
o presso la Provincia avviene nella qualifica e nella posizione economica ricoperta
nell'azienda di promozione turistica di provenienza o in quelle eventualmente acquisite
presso i soggetti di cui all'articolo 9 per effetto dell'applicazione del contratto collettivo del
comparto delle autonomie locali o, con riguardo al personale eccedente cui sia stato
applicato il diverso contratto individuato ai sensi del comma 1, lettera a), in quelle che
sarebbero state analogamente acquisite, fermo restando il riconoscimento a tutti gli effetti
dell'anzianità nel frattempo maturata.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle aziende per la
promozione turistica è fatto divieto di procedere, salvo deroga della Giunta provinciale, a
nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
8. Al fine di agevolare la collocazione del personale delle aziende, non assunto
definitivamente presso i soggetti di cui all'articolo 9, la Provincia si impegna ad assumere
ogni utile iniziativa presso gli enti destinatari dei contratti collettivi del personale del
comparto delle autonomie locali.
9. Alla procedura per il trasferimento del personale come disciplinata dal presente
articolo si applica il comma 5 dell'articolo 7.
10. La Provincia può mettere a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 9 proprio
personale con i relativi oneri in capo ai medesimi soggetti, secondo i criteri e le modalità
previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge.
11. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica le modalità per il
trasferimento del personale delle aziende di promozione turistica previste dal presente
articolo (5).
Art. 12
omissis (6)
Capo IV
Ulteriori interventi a favore della promozione turistica
Art. 13
Contributi per la commercializzazione
1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aggregazioni di prodotto, la Provincia può
concedere contributi, entro i limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti di stato, a
soggetti che realizzano iniziative a favore di operatori turistici associati finalizzate alla
commercializzazione dei prodotti turistici trentini.
2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, le modalità e le
tipologie di beneficiari per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 14
Pacchetti turistici
1. La Provincia rilascia l’autorizzazione all'organizzazione, alla vendita e
all’intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed
i circuiti "tutto compreso"), come modificato dall'articolo 15 della legge 5 marzo 2001, n.
57, formati esclusivamente da prodotti turistici trentini, ai soggetti di cui agli articoli 6 e 9
nonché alle associazioni pro loco e ai consorzi di cui al titolo IV della legge provinciale n.
21 del 1986, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
(Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), come da ultimo modificata dall'articolo 46
della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1; in tale caso non si applica l'articolo 3,
comma 2, lettere a), c) ed e), della medesima legge provinciale. Nei pacchetti turistici
formati ai sensi di questo articolo possono essere inseriti ulteriori servizi turistici non
accessori al trasporto o all'alloggio prodotti al di fuori del territorio provinciale (7).
Capo V
Abrogazioni, disposizioni finali e finanziarie
Art. 15
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le
seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:
a) il titolo I, come da ultimo modificato dall’articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio
1996, n. 4, come introdotto dall’articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999,
n. 6;
b) l’articolo 71 bis, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 22
marzo 2001, n. 3;
c) il comma 2 dell'articolo 72, articolo come sostituito dall'articolo 28 della legge
provinciale 27 maggio 1991, n. 10;
d) il titolo VI, come da ultimo modificato dall’articolo 39 della legge provinciale 23 febbraio
1990, n. 6.
2. Con effetto dalla data di soppressione dell’azienda per la promozione turistica del
Trentino, ai sensi dell’articolo 6 della presente legge, è abrogato il capo II del titolo II della
legge provinciale n. 21 del 1986, come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge
provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.
3. Con effetto dalla data della messa in liquidazione dell’ultima azienda di
promozione turistica, ai sensi dell’articolo 10 della presente legge, sono abrogate le
seguenti disposizioni della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21:
a) il titolo III, come da ultimo modificato dall’articolo 43 della legge provinciale 19 febbraio
2002, n. 1;
b) il capo I del titolo V, come da ultimo modificato dall’articolo 22 della legge provinciale
22 marzo 2001, n. 3.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2 ogni riferimento all'azienda per la
promozione turistica del Trentino contenuto nella legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21
deve intendersi sostituito dal riferimento alla società costituita ai sensi dell'articolo 6.
Art. 16
Misure straordinarie per il sostegno delle attività economiche
penalizzate dalla carenza di
precipitazioni nevose nella stagione invernale 2001-2002
1. I finanziamenti per i fondi rischi previsti sull'unità previsionale di base 45.1.240 del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 a favore del Consorzio di garanzia
collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della provincia di Trento - Terfidi - con
sede in Trento possono essere utilizzati in favore delle imprese esercenti le attività di cui
alla lettera H "Alberghi e ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO
'91, escluso il codice 55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", in deroga ai criteri di cui
all'articolo 124, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali
per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi
provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), come da ultimo
modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, fino alla
concorrenza di 250.000,00 euro.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti in possesso dei requisiti di
localizzazione di cui al comma 3 esercenti le attività di cui alla lettera H "Alberghi e
ristoranti" della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, escluso il codice
55.5. "Mense e fornitura di pasti preparati", è determinata nella misura del 3,25 per cento.
3. A tal fine la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce con propria deliberazione le aree territoriali, anche di livello
subcomunale, ove nel periodo 24 novembre 2001 - 1° aprile 2002, per carenza di
precipitazioni nevose, il mancato esercizio delle piste da sci ha cagionato rilevanti
diseconomie di gestione a carico delle attività di cui al comma 1.
4. La verifica del mancato esercizio delle piste è effettuata dal servizio provinciale
competente in materia di turismo ricorrendo, se necessario, a conforme dichiarazione del
sindaco del comune interessato.
5. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 2 non sono
considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
Art. 17
Regolamento di esecuzione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta provinciale delibera, previo parere della competente commissione permanente del
Consiglio provinciale, il regolamento di esecuzione della presente legge (8).
2. Gli articoli 4, 9 e 11 trovano applicazione dalla data di approvazione del
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 18
omissis (9)
NOTE
(1) Comma così modificato dall'art. 19 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Del contratto di servizio -
ridenominato convenzione - è stato approvato uno schema con deliberazione della Giunta provinciale
23 maggio 2003, n. 1216 (non pubblicata); la convenzione è stata sottoscritta il 10 giugno 2003.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
(3) La deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2005, n. 78 (non pubblicata) conferma che, ai
sensi dell'articolo qui annotato, dal 1° gennaio 2005 sono messe in liquidazione tutte le aziende di
promozione turistica.
(4) Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
(5) Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
(6) Articolo modificativo degli articoli 56 e 69 della l.p. 4 agosto 1986, n. 21.
(7) Comma così modificato dall'art. 19 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
(8) Per il regolamento di esecuzione vedi il d.p.p. 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.
(9) Disposizioni finanziarie.








