Durata dei progetti di sviluppo
I progetti di sviluppo devono avere inizio formale entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione delle risorse di cui all’art. 1, e devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori. Il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori comporterà l’annullamento o la riduzione del cofinaziamento in ragione di quanto non eseguito, fatte salve comprovate cause di forza maggiore o eventuali proroghe di cui all’ultimo comma del presente articolo. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna Regione invia comunicazione alla Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive sia dell’inizio dei lavori che della conclusione degli stessi, in entrambi i casi in modo analitico per ciascun intervento progettuale facendo specifico riferimento a quanto contenuto nella domanda di cui all’art. 3.
Le Regioni sono tenute a dichiarare le mancate realizzazioni o l’annullamento dei progetti, o comunque eventuali riduzioni di interventi rispetto alle risorse attribuite con il presente decreto, al fine di consentire la revoca integrale o per le parti eccedenti delle assegnazioni disposte.
Eventuali varianti sostanziali devono sempre attenere alle finalità della legge e del presente decreto, essere concordate fra le Regioni co-presentatrici del progetto ed essere comunicate al Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per il Turismo mentre eventuali proroghe del termine dei lavori, purché senza oneri aggiuntivi per lo Stato e quanto ricadano all’interno degli interventi oggetto di cofinanziamento statale, devono essere approvate dalla stessa Direzione Generale per il Turismo.
Art. 8
Modalità di erogazione
Per quanto attiene le modalità di finanziamento, previa richiesta di ciascuna Regione interessata, si prevede per ciascun progetto:
-il trasferimento alla Regione del 20% quale quota di anticipazione;
-il trasferimento alla Regine del 60% in correlazione alla data di comunicazione dell’inizio lavori;
-il trasferimento alla Regione del residuo 20% in correlazione alla data di comunicazione di fine lavori.
Art. 9
La Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle attività produttive è incaricata dall’attuazione amministrativa del presente decreto e della gestione delle risorse assegnate.
Alla medesima Direzione Generale per il Turismo è assegnata una quota pari all’1,5% dell’intera disponibilità finanziaria, da gestire ai fini dell’attuazione delle procedure, nonché per le azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento. In particolare il Ministero, nello svolgimento della sua funzione attiva a sostegno delle specifiche azioni interregionali, provvede alla realizzazione di un apposito marchio identificativo, comune all’intero sistema progettuale, adeguatamente predispose ai fini della qualificazione e della riconoscibilità del complesso degli interventi, nonché della loro promozione sui mercati interni ed esteri.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO
Roma, 18 novembre 2003








