Scienza Turismo, annali italiani internazionali
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Università Milano Bicocca - Scienze del turismo e comunità localeUniversità di Milano Bicocca
corso di laurea in

Scienze del turismo e comunità locale

Università Roma Tor Vergata - Facoltà di Lettere e FilosofiaUniversità di Roma Tor Vergata
corso di laurea ordinaria in

Beni culturali per operatori del turismo (BECOT)
Beni culturali per la progettazione dei sistemi turistici


Annali italiani del turismo internazionale:

Nel numero 3: Turismo, territorio, sviluppo (locale)
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Legge Regionale Puglia
art. 6-12

TITOLO III

AGENZIA REGIONALE

DEL TURISMO (ARET)

Art. 6

(Organizzazione dell'ARET)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, l'ARET quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione.

2. L'ARET ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. La gestione finanziaria dell'ARET è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

4. L'organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell'ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale entro novanta giorni dalla nomina e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell'ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.

Art. 7

(Compiti dell'ARET)

1. L'ARET svolge attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del territorio regionale.

2. In particolare l'ARET:

a) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

b) mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede all'istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23;

c) svolge attività di consulenza tecnico-amministrativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati;

d) svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;

e) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;

f) svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti operando in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6;

g) collabora con l'Assessorato regionale al turismo al fine della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo quanto stabilito dall'articolo 4;

h) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

i) provvede all'istituzione e tenuta dell'Albo regionale delle associazioni turistiche pro loco e quant'altro stabilito dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 27;

j) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività turistiche;

k) provvede all'accertamento dei requisiti di idoneità per l'abilitazione all'attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici;

l) provvede alla gestione della banca dati del Centro servizi turismo culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre Regioni;

m) provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione.

Art. 8

(Organi dell'ARET)

1. Sono organi dell'ARET:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio sindacale.

Art. 9

(Il Direttore generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su proposta dell'Assessore al turismo. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) attività di direzione in enti o aziende di medie o di grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni.

2. Valgono per il Direttore generale dell'Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.

3. L'incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevedrà modalità per

l'espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARET, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Il Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui al comma 1.

3. I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale.

4. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'ARET provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore al turismo, apposite relazioni annuali sull'attività svolta.

5. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e in relazione a quelle delle sedute ordinarie.

6. I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo.

Art. 11

(Controllo sugli atti dell'ARET)

1. Il controllo sugli atti dell'ARET è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell'ARET.

Art. 12

(Finanziamenti)

1. La dotazione finanziaria dell'ARET è determinata da:

a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;

b) proventi derivanti dall'attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all'Agenzia;

d) finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie di competenza dell'ARET.

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