Art. 4
Coordinamento provinciale per il turismo
1. Al fine di favorire la concertazione nella definizione della politica turistica
provinciale è istituito il coordinamento provinciale per il turismo, che formula proposte ed
esprime pareri obbligatori in ordine agli atti di programmazione provinciale individuati dal
regolamento di esecuzione della presente legge, in particolare in materia di urbanistica e
viabilità, e alla formazione delle linee guida per la politica turistica e dei progetti di cui
all'articolo 3 di interesse provinciale, anche avvalendosi delle analisi, degli studi e delle
ricerche dell'osservatorio provinciale per il turismo di cui all'articolo 5.
2. Il coordinamento provinciale per il turismo è nominato dalla Giunta provinciale e
rimane in carica per la durata della legislatura.
3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità per lo
svolgimento dei compiti affidati al coordinamento provinciale per il turismo e la sua
composizione, assicurando la partecipazione degli organismi rappresentativi dei comuni
trentini, delle associazioni di categoria interessate al turismo nonché dei soggetti che
svolgono attività di promozione turistica sul territorio provinciale.
Art. 5
Osservatorio provinciale per il turismo
1. E' istituito l'osservatorio provinciale per il turismo, articolato come ufficio del
servizio provinciale competente in materia di turismo.
2. L’osservatorio provinciale per il turismo svolge in particolare, con la collaborazione
del servizio competente in materia statistica, le seguenti attività:
a) analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con università,
istituti ed enti di ricerca;
b) monitoraggio dell’offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento;
c) gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;
d) ogni altra iniziativa ritenuta utile per l’osservazione del fenomeno turistico.
Capo II
Disposizioni in materia di promozione turistica del Trentino
Art. 6
Promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino
1. La promozione dell’immagine turistica e territoriale del Trentino è affidata a una
società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito
denominata società; la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione o a
partecipare alla predetta società, a condizione che lo schema di atto costitutivo e di statuto
siano approvati preventivamente dalla Giunta provinciale e che l'atto costitutivo e lo statuto
prevedano:
a) la realizzazione delle attività finalizzate allo sviluppo e alla promozione, in Italia e
all’estero, dell’immagine turistica del Trentino;
b) la partecipazione della Provincia in misura superiore al 50 per cento del capitale
sociale, anche in caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni
convertibili;
c) la nomina da parte della Provincia del presidente della società;
d) la possibilità di partecipare alla società da parte di altri soggetti pubblici;
e) una rappresentanza nel consiglio di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 9;
f) le modalità per assicurare il raccordo tra le iniziative della società e quelle dei soggetti
di cui all’articolo 9, delle associazioni pro loco e dei consorzi di associazioni pro loco di
cui al titolo IV della legge provinciale n. 21 del 1986.
2. Il Presidente della Giunta provinciale rappresenta la Provincia nell’atto costitutivo
della società e in ogni altra attività richiesta per la costituzione della società medesima.
3. La Giunta provinciale affida la promozione dell’immagine turistica e territoriale del
Trentino alla società mediante apposito contratto di servizio, da sottoscrivere entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che deve prevedere:
a) le azioni da realizzare nel periodo di validità del contratto;
b) la definizione dei rapporti economici e finanziari fra la Provincia e la società;
c) l'individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente
dalla società, sentite le organizzazioni sindacali del personale;
d) l’obbligo per la società:
1) di assumere il personale individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1;
2) di applicare al personale individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, che ha
espresso all'atto di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro la riserva di
riassunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo, i trattamenti economici e
normativi previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale della Provincia
nonché quelli previdenziali vigenti per il medesimo personale fino alla scadenza
del termine per l'esercizio del diritto alla riassunzione presso la Provincia, ovvero,
nel caso di effettivo esercizio di tale diritto, fino alla data di effettiva riassunzione
presso la Provincia;
e) la definizione dei termini e delle modalità per l'individuazione di eventuali eccedenze di
personale tra quello trasferito alla società ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in
relazione a processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale o per esigenze di
riequilibrio di bilancio conseguenti all'andamento del mercato;
f) l'eventuale assunzione da parte della Provincia del servizio di gestione amministrativa,
contabile e previdenziale del personale di cui all'articolo 7, comma 2;
g) le modalità e le condizioni per l’utilizzazione, da parte della società, dei beni mobili e
immobili di cui la Provincia ha la disponibilità e dalla stessa individuati, destinati alle
attività di cui al comma 1, lettera a);
h) la durata del contratto, che non può superare il termine dell’anno solare successivo a
quello di scadenza della legislatura, nonché le modalità per il suo rinnovo.
4. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società nel limite
dell’importo di 100.000,00 euro.
5. L'azienda per la promozione turistica del Trentino istituita ai sensi dell'articolo 10
della legge provinciale n. 21 del 1986 è soppressa con effetto dalla data di sottoscrizione
del contratto di servizio di cui al comma 3. Da tale data la società subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi della soppressa azienda, ivi compresi quelli riguardanti il personale
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Con effetto dalla medesima data è trasferita
alla società la titolarità dei marchi registrati dall'azienda per la promozione turistica del
Trentino (1).
Art. 6 bis
Iniziative dirette della Provincia in materia di valorizzazione territoriale e di prodotto
1. La Provincia può realizzare direttamente iniziative di carattere interregionale
finalizzate all'attuazione di progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto riguardanti
l'intera provincia, parte di essa ovvero ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse.
2. Le iniziative previste dal comma 1 possono essere realizzate anche in
collaborazione con altri enti ed organismi pubblici o privati.
3. Con regolamento della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della
competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità per l'attuazione di questo
articolo (2).








