TITOLO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998 N. 15 (AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA)
Articolo 22
(Sostituzione dell’articolo 2)
1. L’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 15 (agenzia regionale per la promozione turistica) è sostituito dal seguente:
"Articolo 2
(Compiti dell’Agenzia)
1. L’Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria", di seguito denominata Agenzia, è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale, soggetto alla normativa vigente in materia di enti regionali.
2. L’Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizione, previo parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 5, di un Piano di programmazione triennale ed uno esecutivo annuale, in coerenza con i contenuti del Piano turistico regionale e degli atti di indirizzo regionale;
b) individuazione ed attuazione delle azioni utili alla promozione dell’offerta turistica ligure sui diversi mercati in conformità con gli indirizzi regionali;
c) proposizione di tematiche per gli studi e le ricerche dell’Osservatorio turistico regionale;
d) attuazione degli incarichi operativi affidati dalla Regione;
e) monitoraggio dell’attività promozionale attuata dai S.T.L., anche al fine di attivare forme di collaborazione e di assistenza con gli stessi;
f) collaborazione con la Regione nelle attività di natura promozionale da attuarsi mediante il sistema informatico-informativo turistico regionale.".
Articolo 23
(Modifica dell’articolo 4)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 15/1998 è sostituito dai seguenti:
"2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione nomine, e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. L’incarico può essere rinnovato. La nomina deve rispondere a titoli ed esperienze professionali adeguate alla qualità e alla specificità dell’incarico.
2 bis.
Il Direttore generale, oltre ai compiti istituzionali previsti dalla disciplina sugli enti strumentali, collabora con i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per lo sviluppo turistico della Regione.".
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale.".
Articolo 24
(Sostituzione dell’articolo 5)
1. L’articolo 5 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
(Commissione tecnica)
1. Per favorire il coordinamento delle attività promozionali dell’Agenzia con quelle di altri organismi operanti nel settore è istituita, presso l’Agenzia, una Commissione tecnica nominata dalla Giunta regionale e avente durata coincidente con la legislatura. La Commissione è composta dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia turistica che la presiede, dal Direttore generale dell’Agenzia, da otto rappresentanti del sistema delle imprese, designati dalle Camere di Commercio liguri, da un rappresentante designato dall’UNPLI, da un rappresentante designato dall’ANCI e da un rappresentante designato dall’URPL.
2. La Commissione tecnica è integrata da un rappresentante per ogni STL. La convocazione è effettuata dal Presidente della Commissione in relazione alle materie trattate.
3. La Commissione si riunisce su richiesta del Presidente della stessa o del Direttore generale dell’Agenzia.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 10 agosto 2004
PER IL PRESIDENTE
IL VICE-PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio








