Art. 2
(Linee di intervento)
1.La Regione assume la valorizzazione turistica tra gli obiettivi della programmazione, privilegia gli interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica e orienta strumenti e azioni di governo verso nuove tipologie di offerta e di prodotto.
2.Il Consiglio regionale definisce i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica. La coerenza dei programmi di sviluppo turistico a tali ambiti costituisce priorità nella selezione degli interventi a valere sulla normativa di settore. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)), individua gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, previo parere della competente commissione consiliare.
3.La Regione, in coerenza con le intese stabilite con le altre Regioni e le Province autonome, per assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela delle imprese e delle professioni, individua:
a)le tipologie di imprese operanti nel settore delle attività ricettive e di accoglienza non convenzionali e gli standard delle loro attività;
b)gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza, nonché gli standard della qualità dei servizi ai fini della classificazione delle strutture comunque utilizzate a fini turistici;
c)gli standard per l'esercizio delle agenzie di viaggio e per le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similari;
d)i requisiti e le modalità di esercizio delle professioni turistiche;
e)i criteri per la gestione dei beni demaniali e loro pertinenze.
4.La Regione sostiene, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori, attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che hanno compiti istituzionali in materia.
5.La Regione partecipa con altre Regioni alla elaborazione ed al sostegno di progetti interregionali di sviluppo turistico.
Art. 3
(Sistema turistico)
1.Si definisce sistema turistico l'insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'enogastronomia locale.
2.Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo, il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità:
a)sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
b)qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti;
c)integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione;
d)realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;
e)sostegno all'innovazione tecnologica;
f)crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali;
g)promozione e attività di marketing.
3.I modelli organizzativi, gli strumenti operativi, il conferimento delle risorse necessarie e la durata del sistema turistico sono determinati in funzione della tipologia degli interventi da realizzare. A questi fini nell'ambito di un sistema turistico possono coesistere più soggetti attuatori, che individuano un coordinatore del programma.
4.La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico.
5.Il riconoscimento del sistema turistico, d'intesa con la Provincia competente, avviene con l'approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo turistico, il quale deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e viene valutato considerando:
a)la rilevanza turistica ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e la congruità dell'area territoriale interessata;
b)l'integrazione tra soggetti pubblici e privati anche in forma consortile e cooperativa;
c)la tipologia e la qualità del prodotto turistico.
6.La Regione assicura il coordinamento e le azioni necessarie per la costituzione di sistemi che interessino più Province o più Regioni.
7.La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'ammissione dei programmi alle misure di sostegno.








