TITOLO IV
SOPPRESSIONE DELLE AZIENDE
DI PROMOZIONE TURISTICA DI BARI,
BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO
Art. 13
(Soppressione delle Aziende di promozione
turistica di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto)
1. Le Aziende di promozione turistica (APT), già istituite ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l'applicazione delle norme del codice civile.
2. Il Direttore generale dell'ARET è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro nove mesi dal suo insediamento presenta alla Giunta regionale distinti piani di liquidazione. Successivamente all'approvazione dei piani di liquidazione e della estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario liquidatore, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l'estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dell'ARET e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dell'Agenzia, d'intesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.
4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 3.
5. Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province.
Art. 14
(Assegnazione beni all'ARET)
1. I beni immobili e le attrezzature residuati alla liquidazione delle APT provinciali sono di proprietà della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale può concedere in comodato all'ARET, per le finalità delle presente legge, i beni residuati alla liquidazione delle APT.
Art. 15
(Personale)
1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle APT di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 23/1996 è trasferito nel ruolo organico dell'ARET, definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente articolo 6.
2. Il personale trasferito a norma delle presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento nonché l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ARET è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti.








